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Transfer Pricing: analizzata la normativa su prezzi di trasferimento beni e servizi

lentepubblica.it • 8 Settembre 2014

Conclusa la 3 giorni di studio che ha visto impegnati, nella sede centrale dell’Agenzia
delle Entrate, i membri della Sotto-Commisssione delle Nazioni Unite sui prezzi di
trasferimento. Da mercoledì 3 settembre, infatti, fino ad oggi, 27 esperti e professionisti
fiscali, in rappresentanza dell’Onu, di diverse Amministrazioni finanziarie e di società
di consulenza internazionali, hanno passato in rassegna tutti i punti salienti della
normativa sul Transfer Pricing, disciplina relativa ai prezzi di trasferimento di beni e
servizi tra imprese associate o infragruppo. L’obiettivo della sessione, i cui lavori sono
stati aperti dal Direttore Centrale Accertamento, Aldo Polito, è di procedere
all’aggiornamento del Manuale Pratico in materia di Prezzi di Trasferimento, presentato
ufficialmente nel Maggio 2013, dopo 4 anni di lavoro.
Il Transfer pricing nell’agenda dell’Onu. Perché? – Il tema dello sviluppo si lega da
tempo a quello della tassazione (c.d. Tax and Development Goal), tanto da occupare un
ruolo centrale nelle agende di pressoché tutte le organizzazioni internazionali. In questo
contesto, tutte le volte in cui società parte dei medesimi gruppi multinazionali pongono
in essere transazioni infragruppo, il Transfer Pricing può svolgere anche una funzione
“preventiva”, ulteriore rispetto a quella ordinaria di corretta allocazione delle basi
imponibili tra Stati volta a impedire artificiosi spostamenti di materia imponibile
attraverso l’applicazione di corrispettivi per il trasferimento infragruppo di beni e
servizi non rispettosi del principio di libera concorrenza. In ragione di ciò, le
amministrazioni di economie emergenti ed in via di transizione, carenti d’un impianto
normativo efficace, possono subire delle perdite significative sul lato delle entrate
tributarie. Per questa ragione, le Nazioni Unite hanno elaborato uno specifico “Manuale
Pratico” in materia di Transfer Pricing per i Paesi in via di sviluppo, da utilizzare come
strumento di risoluzione delle controversie internazionali in materia di prezzi di
trasferimento e a complemento delle Linee Guida in materia dettate dall’OCSE. Da qui
la partecipazione all’incontro anche dei delegati delle Amministrazioni finanziarie di
diversi Paesi emergenti, tra cui Brasile, Cina, India e Malesia, tutti Paesi che attraggono
importanti iniziative di investimento da parte di gruppi multinazionali.
Obiettivo dei lavori – Nel corso della riunione sono state elaborate proposte per
aggiornare il “Manuale pratico” delle Nazioni Unite, alla luce delle novità internazionali
registrate in materia. In particolare, si è dibattuto dell’articolo 9 della Convenzione Onu,
in cui si fa espresso riferimento all’Arm’s length principle, cioè il principio di libera
concorrenza stabilito dalle Linee Guida dell’Ocse, secondo il quale il prezzo equo
applicabile nelle transazioni infragruppo è quello che sarebbe stato pattuito per
transazioni similari poste in essere da imprese indipendenti. Durante i lavori s’è
dibattuto anche di Ristrutturazione aziendale, soffermandosi su operazioni aventi ad
oggetto riallocazioni di funzioni, beni e rischi, e sul trasferimento dei beni intangibili e
servizi infragruppo.

 

FONTE: Agenzia delle Entrate

 

trasfer

 

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